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In vigore le nuove norme ambientali. Limitazioni alle attività petrolifere in mare

piattaforme-marineEntrano in vigore da domani, 26 agosto prossimo le norme del Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 (GU n. 186 del 11-8-2010  – Suppl. Ordinario n.184) che apportano modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, recante norme in materia ambientale, a  norma  dell’articolo  12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nel Decreto (decreto-legislativo) oltre a fissare i nuovi limiti di emissione per le diverse tipologie di impianti con le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali si stabilisce, tra l’altro, ai  fini  di   tutela   dell’ambiente   e   dell’ecosistema, che all’interno del perimetro delle aree marine e  costiere  a  qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtu’  di  leggi nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca,  di  prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,  di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste  entro  dodici miglia marine dal perimetro esterno  delle  suddette  aree  marine  e costiere protette, oltre che per i  soli  idrocarburi  liquidi  nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base  delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le  predette  attivita’  sono  autorizzate previa sottoposizione  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente  decreto, sentito il parere degli enti locali posti  in  un  raggio  di  dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate  dalle  attivita’  di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.  Resta  ferma  l’efficacia  dei  titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in  vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il  comma  81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».

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