In vigore le nuove norme ambientali. Limitazioni alle attività petrolifere in mare
Entrano in vigore da domani, 26 agosto prossimo le norme del Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 (GU n. 186 del 11-8-2010 – Suppl. Ordinario n.184) che apportano modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nel Decreto (decreto-legislativo) oltre a fissare i nuovi limiti di emissione per le diverse tipologie di impianti con le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali si stabilisce, tra l’altro, ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attivita’ sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita’ di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».