La OLA su eolico chiede regole al Ministero dell’Ambiente
Le ultime due recenti “sentenze-gemelle” (la n.166/2009 e la n.169/2009) della Corte Costituzionale dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art.6 della Legge della Regione Basilicata n.9 del 26 Aprile 2007 (Disposizioni in materia di energia). Le due sentenze della Corte Costituzionale abbattono, infatti, l’ultimo diaframma normativo dato dall’art.6, appena citato, il quale recepiva “l’atto d’indirizzo” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.2920 del 13 Dicembre 2004″, che prevedeva la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica per gli impianti eolici.Secondo la OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista) – Coordinamento apartitico territoriale di Associazioni, Comitati, Movimenti e Cittadini – le sentenze sono state sollecitate dalla potente “cordata” dei produttori eolici composta da società ed organismi ad esse collegati quali la Bluvento Srl, la Energia Sud Srl, l’Aper (Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili), la Fri-El Spa, la Wind Farm Srl e la Cooperativa Agrituristica del Vulture. Queste società sono intenzionate – con ogni mezzo – ad accaparrarsi i forti incentivi pubblici, ostacolando l’applicazione delle misure di salvaguardia delle aree protette.
Se è vero che le due “sentenze-fotocopia” della Corte Costituzionale hanno inferto un ulteriore colpo mortale alla tutela delle delle aree protette e alle aree di interesse ambientale della Basilicata – espropriando competenze regionali in materia di ambiente – è altrettanto vero che la lobby dell’energia in Basilicata è intenzionata, attraverso il nuovo PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) predisposto dalla società GSE (Gestore Servizi Elettrici), a realizzare 1000 MW di potenza eolica con ben 800-900 nuove torri eoliche che porterebbero ad oltre 1300 i MW installati ed oltre 1100 il numero di torri eoliche. La OLA sollecita, pertanto, al Ministero dell’Ambiente l’emanazione delle linee guida in materia di corretto inserimento dell’eolico in base al comma 10 dell’art.12 del Decreto Legislativo n.387 del 29 Dicembre 2003, al fine di evitare compromissioni al paesaggio e danni irreversibili alle aree protette e all’avifauna protetta, limitando così l’indiscriminata e massiccia infrastrutturazione dell’intero Appennino Lucano, parchi compresi