Abbattimento alberi: è stata pubblicata il 27 ottobre scorso la sentenza del Consiglio di Stato – sezione V – n. 9178 relativa all’accoglimento dell’appello promosso da due cittadini di Pont Canavese contro un’ordinanza sindacale di abbattimento di un abete rosso secolare motivata da presunta incolumità pubblica. Due i motivi per i quali il Consiglio di Stato ha considerato l’ordinanza illegittima: la carenza di presupposti e una istruttoria non adeguata.
Secondo la sentenza, i provvedimenti, come le ordinanze contingibili ed urgenti relative ad abbattimenti di alberature, si devono limitare a casi aventi i presupposti della necessità e dell’urgenza come individuati da giurisprudenza costante, “da intendersi nel senso che il provvedimento si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata, se non con interventi immediati e indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico” (è quanto si legge nel testo).
Il Consiglio peraltro ha considerato, alla luce dell’art. 2051 del Codice Civile e delle “Linee Guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi del Ministero dell’Ambiente” assumendo il presupposto per cui il “rischio zero” di caduta di un (qualsiasi) albero non esiste che “(…) solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l’incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti”.
Dalla disamina particolareggiata delle perizie fitostatiche e dei pareri forniti a corredo dell’ordinanza di abbattimento emanata dal Comune, il Consiglio di Stato ha stabilito “l’illegittimità dell’ordinanza del Sindaco di Pont Canavese n. 64 del 2020, per carenza dei presupposti e, comunque, in quanto non fondata su adeguata istruttoria”.[Fonte:Italia Nostra]
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